Azione del notaio per il recupero dell’imposta di registro anticipata. Non si applica il foro del consumatore

Pubblicato il 20 aprile 2012 Con la sentenza n. 6116 del 19 aprile 2012, la Cassazione ha spiegato che, per la controversia instaurata dal notaio contro il cliente ai fini del recupero dell’imposta di registro da quest’ultimo non versata ma anticipata dal professionista, non si applica il Codice del consumo ai fini dell’individuazione del foro competente in quanto, in questo caso, – si legge nel testo della decisione - il Testo unico sull'imposta di registro prevale sul Codice del consumo.

Nell’ipotesi come quella di specie – incalzano i giudici di legittimità - la pretesa che si avanza non è in alcun modo relativa ad una vicenda della vita del contratto di prestazione d'opera, vicenda che, per contro, sarebbe stata soggetta all’operatività del foro del consumatore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy