Azione di classe non esperibile nell'esercizio dell'attività professionale

Pubblicato il 20 marzo 2011 Può proporre l’azione di classe - il nuovo rimedio per il ristoro delle pretese che derivino da violazioni contrattuali, danni da prodotto e pregiudizi causati da comportamenti anticoncorrenziali, secondo l’articolo 140-bis del Codice del consumo - dunque agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, ciascun consumatore o utente, in quanto componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, e titolare dei diritti che con la class action si intendono tutelare.

Ma, ai fini della legittimazione, il giudice individua nel consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sfera professionale. Il professionista potrà perciò proporre l’azione di classe unicamente nella misura in cui intrattenga un rapporto di consumo al di fuori della propria attività professionale, avendo posto in essere un contratto che - concluso per una ragione non connessa all’esercizio dell’attività professionale - lo vede nella qualità di consumatore-persona fisica.
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