Azione revocatoria su trust e legittimazione passiva del beneficiario

Pubblicato il 30 maggio 2018

Secondo la Corte di cassazione, nell’azione revocatoria ordinaria che abbia ad oggetto un bene conferito in un trust, il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.

In detta ipotesi, infatti, lo stato soggettivo del terzo rilevante è quello del beneficiarionon quello del trustee.

Il principio di diritto in argomento è stato affermato dalla Terza sezione civile della Corte, con sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018.

Beneficiario litisconsorte necessario? Dipende della natura dell’atto dispositivo

Nella decisione, è stato precisato come il problema del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust vada risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo.

Così, se, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell’atto, è litisconsorte necessario.

Se, per contro, l’atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario, che potrà anche non avere conoscenza dell’atto di disposizione, non è litisconsorte necessario dell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.

Nella vicenda posta alla loro attenzione, gli Ermellini hanno confermato la statuizione con cui i giudici di merito, dopo aver accertato che il trust esaminato era finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e lavorativa dei familiari, e che, quindi, il relativo atto di disposizione fosse da qualificare come non a titolo oneroso, avevano concluso per l’irrilevanza dello stato soggettivo del terzo, da identificare nel beneficiario.

Di qui la considerazione secondo cui quest’ultimo non era litisconsorte necessario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondoprofessioni, finanziati piani formativi pluriaziendali

05/05/2025

Sicurezza sul lavoro: in arrivo nuovi fondi e nuove misure

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Politiche in favore delle persone anziane: via libera al decreto correttivo

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy