Corte costituzionale: va sospesa la prescrizione nelle azioni di responsabilità delle associazioni non riconosciute contro gli amministratori.
Con la sentenza n. 86 del 26 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, n. 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché questi ultimi siano in carica, per le azioni di responsabilità promosse nei loro confronti.
L’art. 2941 c.c., sulla sospensione per rapporti tra le parti, al suo primo comma, n. 7), stabilisce che la prescrizione rimane sospesa "tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".
La norma, per consolidata giurisprudenza, non è suscettibile di applicazione analogica in quanto disposizione eccezionale, e quindi applicabile nei soli casi espressamente previsti.
Nel caso di specie, il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo irragionevole l’esclusione delle associazioni non riconosciute dal novero degli enti tutelati dalla sospensione della prescrizione.
La Consulta ha accolto la questione di legittimità sollevata, evidenziando come la ratio della sospensione del termine prescrizionale, ossia la difficoltà dell’ente nel rilevare e agire contro condotte illecite degli amministratori in carica, sussista anche nelle associazioni non riconosciute.
Diversi i profili di incostituzionalità evidenziati nella decisione.
In primo luogo, la Corte ha ravvisato una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti giuridici che si trovano in situazioni analoghe. La sospensione della prescrizione è infatti riconosciuta:
Secondo la Corte, la personalità giuridica non rappresenta un criterio oggettivamente valido per differenziare il trattamento delle associazioni riconosciute rispetto a quelle non riconosciute, poiché essa non incide sui rapporti interni tra l’ente e i suoi amministratori, che costituiscono invece il fulcro della disciplina in esame.
In secondo luogo, la norma si pone in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui l’esclusione dalla sospensione della prescrizione si traduce in una limitazione concreta del diritto di difesa degli enti associativi privi di personalità giuridica.
Tali enti, infatti, non dispongono istituzionalmente di organi di controllo e gli associati non godono di poteri ispettivi comparabili a quelli previsti per altre forme organizzative, con conseguente maggiore difficoltà nell’accertare e contestare eventuali illeciti posti in essere dagli amministratori ancora in carica.
In definitiva, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
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