Bacio sulla guancia Violenza privata

Pubblicato il 06 maggio 2016

Un semplice e fugace bacio sulla guancia “strappato” ad una quindicenne, non integra violenza sessuale, alla stregua del significato sociale che al gesto può essere oggettivamente attribuito. Detta condotta integra piuttosto reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un uomo – invaghitosi di una quindicenne a cui aveva estorto un bacio sulla guancia – avverso la sua condanna per reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.

La Corte distrettuale era addivenuta alla condanna, qualificando quale “atto sessuale” il bacio dato alla ragazzina, sulla scorta dei seguenti aspetti della vicenda: a) le modalità repentine ed insidiose della condotta; b) l’assenza di qualsiasi rapporto tra l’autore del gesto e la vittima; c) l’attrazione provata dal reo nei confronti di quest’ultima; d) la cerniera dei pantaloni aperta.

Ma, a parte la natura repentina dell’azione – chiariscono in proposito gli ermellini – che non vale di per sé a qualificare l’atto come sessuale, e la parimenti irrilevante attrazione nei confronti della vittima, rimane il fatto della cerniera aperta dei pantaloni, che tuttavia costituisce elemento estrinseco e non contestuale all'azione (non essendo provato il collegamento con l’azione medesima).

Natura sessuale non scontata

La natura sessuale del solo bacio sulla guancia – conclude dunque la Corte con sentenza n. 18679 del 5 maggio 2016 – non è affatto scontata; anzi, detto gesto è, secondo consuetudine, percepito come manifestazione di affetto o dato in segno di saluto. Pertanto si deve far riferimento alle circostanze del caso concreto, che nell'ipotesi de quo non depongono per una condanna per reato sessuale, bensì, semmai per violenza privata.  

 

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