Badge a radio frequenza illegittimo. Il dipendente va reintegrato

Pubblicato il 17 luglio 2017

Non è mera evoluzione del cartellino marcatempo

Va reintegrato il lavoratore licenziato, se il datore di lavoro fa illegittimamente uso del meccanismo di badge a radio frequenza, in quanto quest'ultimo, lungi dall'essere una mera evoluzione del cartellino marcatempo e rilevazione presenze, costituisce invece un illegittimo strumento di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Costante controllo a distanza

La tecnologia contenuta in detto badge, difatti, consente di collegare e trasmettere tutti dati rilevati mediante lettura magnetica – inerenti i singoli lavoratori e riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita ma anche le sospensioni, i permessi e le pause – alla centrale operativa/ufficio del personale nella specie sito in Roma; così realizzando in concreto un globale e costante controllo a distanza circa l’osservanza da parte dei dipendenti del loro obbligo di diligenza sotto il profilo del rispetto dell’orario.

E tutto ciò, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali o di un’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, che avrebbero invece integrato una garanzia procedurale a tutela del diritto dei lavoratori (contemperando l’opposta esigenza dei datori).

E’ quanto si legge nella sentenza n. 17531 del 14 luglio 2017, con cui la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto le ragioni di un lavoratore e confermato la statuizione di secondo grado, che ne aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato al risarcimento la società datrice.

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