Bancarotta documentale. L'elemento psicologico va accertato

Pubblicato il 05 giugno 2014 Nell'ipotesi della bancarotta documentale fraudolenta, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Nel caso della bancarotta documentale semplice, invece, l'elemento psicologico si atteggia come dolo o indifferentemente come colpa, atteggiamenti mentali che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.

Indagine sulle modalità della condotta

Tuttavia, detto elemento soggettivo deve essere positivamente accertato e non può essere fatto discendere dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

E tale indagine deve essere condotta con riferimento alle modalità della condotta, alle sue conseguenze nonché a tutti quegli elementi di contorno che valgono ad “illuminare sulle reali intenzioni del soggetto”.

In particolare, dovrà essere tenuta in adeguata considerazione anche la circostanza dell'inesistenza di eventuali insinuazioni di creditori.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 23251 del 4 giugno 2014.
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