Bancarotta fraudolenta anche se la Sas è trasformata in ditta individuale
Pubblicato il 25 novembre 2014
In tema di bancarotta fraudolenta, l'eventuale
trasformazione meramente formale di una società in accomandita semplice
non esclude di per sé
la responsabilità per i reati fallimentari.
In particolare, per quel che concerne il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare se gli
atti di distrazione precedenti e/o successivi alla trasformazione siano stati
commessi dall'imputato o
con il suo concorso.
Oltre a ciò, si deve avere riguardo alla circostanza che la
qualità di socio accomandante non è di per sé
incompatibile con la responsabilità in tema di reati fallimentari.
Accomodante e accomandatario condannati
E' sulla scorta di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con la
sentenza n. 48679 del 24 novembre 2014, ha dichiarato
inammissibile il
ricorso presentato da due imputati,
socio accomandante e socio accomandatario di una Sas fallita, condannati nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
Nel dettaglio, i due ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione lamentando che la società di cui erano soci non era stata, in realtà, dichiarata fallita perché
al momento della dichiarazione di fallimento la medesima non era più una società in accomandita semplice ma una
ditta individuale della quale gli stessi non facevano più parte.