Ccnl Enti culturali Federculture. Rinnovo

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Con verbale di accordo 30 aprile 2026 Federculture e Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti dei Servizi della cultura, del turismo, dello soprt e del tempo libero - Federculture (Cod. Cnel T711), con validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Le modifiche introdotte dall'accordo decorrono dalla data della sua firma. Vai al testo dell'accordo

Classificazione del personale

Con decorrenza dal 1° luglio 2026 viene introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, suddiviso nelle seguenti Aree e livelli, di cui vengono fornite le declaratorie:

  • Area I - Livelli A, B e C;
  • Area II - Livelli A, B e C;
  • Area III - Livelli A, B, C e D;
  • Area Quadri - Livelli I° e II°.

Tale sistema si applicherà a tutte le assunzioni effettuate a partire dalla suddetta data. I lavoratori in forza al 30 giugno 2026 saranno reinquadrati nella nuova classificazione secondo la tabella di raccordo tra i sistemi di classificazione, contenuta nell'accordo.

L'eventuale differenza con la retribuzione stabilita nella tabella della nuova classificazione è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, e costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di legge e Ccnl.

Minimi retributivi

I minimi in vigore al 1° dicembre 2024 sono i seguenti.

Fascia/Livello Retribuzione dall'1/12/2024
I/1 1.554,85
I/2 1.579,77
I/3 1.638,65
I/4 1.663,57
I/5 1.761,77
I/6 1.814,61
I/7 1.851,66
II/1 1.814,61
II/2 1.888,72
II/3 1.941,90
II/4 2.013,47
II/5 2.067,43
III/1 2.013,47
III/2 2.121,38
III/3 2.214,11
III/4 2.440,24
III/5 2.562,98
III/6 2.619,92
Q/1 2.705,36
Q/2 3.192,48

A seguito della modifica dell'inquadramento dal 1° luglio 2026, i minimi tabellari sono i seguenti.

Lavoratori assunti dal 1° luglio 2026

Area/Livello Retribuzione dall'1/7/2026
I/A 1.554,85
I/B 1.638,65
I/C 1.663,57
II/A 1.814,61
II/B 1.888,72
II/C 1.941,90
III/A 2.013,47
III/B 2.121,38
III/C 2.440,24
III/D 2.619,92
Q/1 2.705,36
Q/2 3.192,48

Arretrati

Per il periodo gennaio 2022 - novembre 2024, al personale in servizio al 4 marzo 2026 sarà corrisposto un importo complessivo di € 1.850,00 riferito al IIº livello della II fascia,da riparametrare per gli altri livelli, imputato come di seguito:

  • dal 1° gennaio 2022: € 8,78 mensili (pari allo 0,50% rispetto alla retribuzione del 31 dicembre 2021)
  • dal 1° gennaio 2023: € 19,69 mensili (pari all'1,12% rispetto alla retribuzione al 31 dicembre 2022);
  • dal 1º gennaio 2024 al 30 novembre 2024: € 82,23 mensili (pari al 4,61% rispetto alla retribuzione al 31 dicembre 2023) con decorrenza dal 1º gennaio 2024.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1º marzo 2026 la quota destinata ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa, al fine di garantire maggiori prestazioni assistenziali, viene elevata ad € 28,34 per ciascun lavoratore per 12 mensilità.

A partire dalla suddetta data e fino a quando non sarà attivata la polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.

Apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti con contratto di apprendistato tutti i livelli della I e II Area e solo il livello A della III Area.

La durata del periodo di apprendistato viene  così definita:

  • 6 mesi per il livello A della I Area;
  • 12 mesi il livello B della I Area;
  • 24 mesi il livello C della I Area e per il livello A della II Area;
  • 36 mesi i livelli B e C della II Area e per il livello A della III Area.

La predetta disciplina si applica ai lavoratori nuovi assunti a decorrere dal 1° luglio 2026. Ai lavoratori già in forza al 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi le diverse disposizioni dell'accordo di rinnovo del 28 dicembre 2022.

Periodo di prova

Confermati i termini del periodo di prova:

  • I Area: 2 mesi;
  • II Area: 3 mesi;
  • III Area e Area Quadri: 6 mesi.

La durata minima e/o massima del periodo di prova è in ogni caso fissata in misura corrispondente a quella eventualmente stabilita, in via derogabile, dalla legge pro tempore vigente.

In caso di rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova, indifferentemente nel lavoro a tempo indeterminato o a termine, è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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