Bancarotta fraudolenta con inabilitazione per 10 anni all'esercizio di un'impresa

Pubblicato il 11 gennaio 2014 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 628 del 10 gennaio 2014, hanno ribadito che la sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di divieto a esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa collegata ad una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta deve avere durata di dieci anni ai sensi del dato letterale dell'articolo 216 della Legge fallimentare (Legge n. 267/1942).

Per la Corte, detta applicazione costituisce un'eccezione al principio fissato dall'articolo 37 del Codice penale che determina la sanzione interdittiva in base alla durata della pena principale.

Il dato normativo – si legge nel testo della decisione - prevede per la bancarotta semplice (articolo 217), l'interdizione fino a due anni, mentre per quella fraudolenta (articolo 216) una durata di dieci anni e la ratio di tale discrepanza “è evidentemente special–preventiva e la scelta del legislatore non appare fuori dagli schemi della logica”.
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