Bancarotta: nel capo di imputazione non è necessario indicare le singole voci distratte

Pubblicato il 09 settembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza dell'8 agosto scorso, la n. 32177, ha respinto il ricorso presentato dal presidente di una S.r.l. contro la sentenza di condanna impartitagli per bancarotta patrimoniale e documentale. A detta dell'uomo, la decisione impugnata faceva riferimento ad un capo di imputazione impreciso - in quanto non erano state indicate le voci patrimoniali distratte – e si basava sulla considerazione di scritture contabili non inesistenti o false ma, al massimo, incomplete. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui, poiché le norme sulla bancarotta fanno riferimento al patrimonio nella sua valenza complessiva e non sui singoli componenti, è adeguata, in proposito, una contestazione dell'addebito che riguardi un insieme o un intero patrimonio, senza fornire il dettaglio dei singoli componenti. Inoltre, continua la Corte, si ha bancarotta fraudolenta anche quando gli accertamenti sono particolarmente difficoltosi e non solo quando la ricostruzione patrimoniale sia impossibile per mancanza di scritture contabili.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Quattordicesima mensilità: come calcolarla e quando corrisponderla

19/06/2025

Quattordicesima mensilità: come calcolarla

19/06/2025

Scadenze all’orizzonte per il saldo e l’acconto delle imposte

19/06/2025

Patente a crediti: ok del Garante al decreto dell'Ispettorato

19/06/2025

Vendite giudiziarie: nuovi criteri di stima e divieto di pubblicità

19/06/2025

Infortuni sul lavoro, esenzione fiscale per iscrizioni ipotecarie nelle azioni di regresso

19/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy