Bancarotta preferenziale per l'amministratore di società in dissesto che si paga i compensi

Pubblicato il 08 giugno 2010
La Quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 21570 del 7 giugno 2010, ha parzialmente accolto il ricorso avanzato da un uomo che era stato condannato dai giudici di merito per bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto, amministrando una società in dissesto, si era attribuito dei compensi per il lavoro prestato senza preventiva autorizzazione e deliberazione degli organi sociali.

Per i giudici di legittimità, la condotta dell'amministratore era piuttosto ascrivibile nell'ambito della fattispecie della bancarotta preferenziale in quanto le somme prelevate dalle casse sociali erano congrue rispetto al lavoro dallo stesso prestato. Non vi era dubbio, in ogni caso, che l'uomo, pagandosi il proprio credito quando la società si trovava in stato di insolvenza aveva finito “con l'alterare la par condicio creditorum, elemento che caratterizza appunto il delitto di cui al comma III dell'articolo 216 della Legge fallimentare”.
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