Basta il contratto di locazione a dimostrare l’operatività

Pubblicato il 01 giugno 2010 La Commissione tributaria di Perugia, con sentenza n. 88/08/2010 depositata il 5 marzo 2010, fornisce chiarimenti sulle società di comodo. I giudici spiegano che l’esistenza di un contratto d’affitto di un immobile basta a presumere la sussistenza di una società di comodo. Nel caso trattato il contribuente ha dimostrato di essere operativo con la esibizione di un contratto di locazione di un albergo. Dunque, aveva dimostrato che in ricavi non erano diversi da quelli dichiarati poiché confermati dal contratto. In tale situazione, non trovano applicazione le presunzioni sul reddito e Irap minimi e l’avviso di accertamento per adeguare i ricavi ai valori minimi della società di comodo non è legittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Privacy e condominio: consultazione pubblica sulle nuove Linee guida

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy