Beneficia della sospensione dell’obbligo di leva chi ha violato la chiamata alle armi

Pubblicato il 24 maggio 2010 Deve applicarsi l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 215/2001, che ha sospeso il servizio obbligatorio di leva, per disciplinare il reclutamento tra l’entrata in vigore della legge n. 331/2000, che ha modificato il servizio di leva distinguendo tra personale obbligatorio e professionale, e il funzionamento del nuovo sistema. Infatti l’art. 7 citato è norma più favorevole al reo, come ha affermato la sentenza n. 17708 del 2010 della Corte di cassazione, prima sezione penale.

Pertanto al soggetto che non ha risposto alla chiamata alle armi quando la leva era ancora obbligatoria deve darsi corso al comma 4 dell’articolo 2 del c.p., secondo cui se la norma del tempo in cui fu commesso il reato è diversa dalla successiva deve applicarsi la norma più favorevole al reo, che in questo caso è la disposizione che disciplina la sospensione dell’obbligo di leva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La Consulta sul fallimento in estensione dei soci di società semplice

27/06/2025

Spazio: Legge quadro italiana con misure per PMI

27/06/2025

Modello Dichiarazione Ambientale 2025: presentazione prorogata al 30 giugno

27/06/2025

Locazioni brevi: obbligo di comunicazione in scadenza per contratti 2024

27/06/2025

Valutazione delle prestazioni: serve una cultura del riconoscimento

27/06/2025

Assegno di inclusione: da luglio rinnovo delle domande

27/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy