Beni d’impresa, rinominati i codici tributo per la rivalutazione

Pubblicato il 10 giugno 2014 L’appuntamento per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali è prossimo alla scadenza.

Le imprese dovranno versare entro il 16 giugno la prima rata con un’aliquota pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili, ai sensi di quanto previsto originariamente dalla Legge n. 266/2005 in materia di disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, da ultimo rivista con la Legge n. 147/2013.

Per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e conseguente sterilizzazione della riserva costituita si deve invece versare una ulteriore imposta del 10%.

Codici confermati, ma rinominati

In virtù di tale evoluzione normativa l’Amministrazione finanziaria ha semplicemente rinominato i codici tributo già istituiti, a suo tempo, con la risoluzione n. 33/2006, conservando il loro codice alfanumerico.

Pertanto i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzarsi in sede di compilazione del modello F24, assumono la seguente nuova denominazione:

1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.” ;
1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.”.

Lo rende noto la risoluzione n. 60/E/2014.
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