Accordo provvisorio UE-Mercosur da maggio
Pubblicato il 27 aprile 2026
In questo articolo:
- Accordo applicabile in via provvisoria dal 1° maggio 2026
- Origine delle merci: accettato anche il certificato di origine
- Il ruolo del certificato di origine nella fase transitoria
- Contingenti tariffari: necessario un documento ufficiale
- Periodo transitorio e adeguamento delle procedure
- Decorrenza e riferimenti ufficiali
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Dal 1° maggio 2026 troverà applicazione provvisoria l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Mercato comune del Sud – Mercosur, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
A darne comunicazione è la Direzione Dogane, con avviso del 24 aprile 2026, richiamando la pubblicazione nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso relativo al completamento delle procedure necessarie per l’avvio dell’applicazione provvisoria dell’intesa commerciale.
La pubblicazione europea è identificata dal numero 2026/868 e riguarda l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercosur, dall’altra.
Accordo applicabile in via provvisoria dal 1° maggio 2026
L’applicazione provvisoria dell’accordo decorre, dunque, dal 1° maggio 2026, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23.3 dell’intesa.
Si tratta di un passaggio rilevante per gli operatori economici coinvolti negli scambi commerciali tra Unione europea e Paesi Mercosur, poiché l’accordo introduce regole operative in materia di commercio, origine delle merci e contingenti tariffari.
L’applicazione provvisoria consente di rendere effettive alcune disposizioni dell’accordo prima della piena entrata in vigore definitiva, secondo il meccanismo previsto dal testo dell’intesa e dalla relativa comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Origine delle merci: accettato anche il certificato di origine
Particolare attenzione è dedicata alla disciplina dell’origine preferenziale delle merci.
In base all’allegato 3-D, relativo alle misure transitorie, l’Unione europea dovrà accettare, come attestazione di origine, anche un certificato di origine idoneo a comprovare che i prodotti importati nell’Unione rispettano i requisiti stabiliti dall’accordo.
Questa previsione opera per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. Tuttavia, il periodo transitorio potrà essere prorogato per un ulteriore arco temporale, fino a un massimo di due anni.
La misura assume rilievo pratico per le imprese importatrici, gli esportatori e gli intermediari doganali, poiché consente, nella fase iniziale di applicazione dell’accordo, l’utilizzo di un documento formale di origine accanto agli strumenti ordinari previsti dal regime preferenziale.
Il ruolo del certificato di origine nella fase transitoria
Il certificato di origine ha la funzione di attestare che i beni oggetto di importazione nell’Unione europea soddisfano le condizioni di origine previste dall’accordo UE-Mercosur.
In termini operativi, il documento diventa quindi uno strumento essenziale per beneficiare del trattamento previsto dall’intesa, sempre che le merci rispettino effettivamente le regole di origine applicabili.
La previsione di un periodo transitorio risponde all’esigenza di agevolare l’adattamento degli operatori e delle amministrazioni coinvolte, consentendo una fase di avvio graduale del nuovo quadro regolatorio.
Il modulo del certificato di origine è indicato nell’avviso della Direzione Dogane con rinvio alla pubblicazione europea identificata dal numero 2026/875.
Contingenti tariffari: necessario un documento ufficiale
L’avviso dell'Agenzia delle Dogane del 24 aprile 2026 richiama anche l’articolo 3.30 dell’accordo interinale UE-Mercosur, relativo ai contingenti tariffari.
Per i prodotti esportati nell’ambito dei contingenti concessi dall’Unione europea sarà richiesto un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari.
Tale documento dovrà accompagnare i prodotti interessati e dovrà essere conforme al modello previsto. Secondo quanto indicato nell’avviso, il modello deve essere trasmesso all’Unione europea dal Mercosur entro la data di entrata in vigore dell’accordo.
Il riferimento al modello di documento ufficiale è collegato alla pubblicazione europea contraddistinta dal numero 2026/874.
Periodo transitorio e adeguamento delle procedure
La previsione di un periodo transitorio fino a tre anni, eventualmente prorogabile di ulteriori due, rappresenta un elemento di flessibilità nella fase di prima applicazione dell’accordo.
Durante tale periodo, gli operatori potranno avvalersi del certificato di origine come prova dell’origine delle merci, secondo le condizioni indicate dall’allegato 3-D.
Tuttavia, la natura transitoria della misura impone di monitorare l’evoluzione delle istruzioni operative e degli eventuali chiarimenti che potranno essere forniti a livello europeo o nazionale, soprattutto in relazione alle modalità di compilazione, rilascio e utilizzo dei documenti richiesti.
Decorrenza e riferimenti ufficiali
In sintesi, l’accordo interinale sugli scambi tra Unione europea e Mercosur sarà applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2026.
L’avviso della Direzione Dogane richiama tre principali riferimenti pubblicati in ambito europeo:
- 2026/868, relativo all’avviso sull’applicazione provvisoria dell’accordo;
- 2026/875, riguardante il modulo del certificato di origine previsto dall’allegato 3-D;
- 2026/874, relativo al modello di documento ufficiale per i prodotti esportati nell’ambito dei contingenti tariffari.
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