Beni sequestrati fuori dal fallimento

Pubblicato il 08 ottobre 2016

Dalla dichiarazione di fallimento non deriva il conferimento al curatore fallimentare della disponibilità dei beni del fallito qualora questi ultimi siano stati anteriormente sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

In detto caso, infatti, i beni non risultano più disponibili neppure ai fini degli interessi fallimentari in quanto il vincolo penale che li interessa assorbe ogni potere fattuale su di essi, escludendo ogni disponibilità diversa rispetto alla “concretizzazione della prevenzione cautelare”.

Difetto di legittimazione curatore

Il curatore del fallimento, quindi, non acquisisce la disponibilità dei beni già sequestrati, non potendosi nemmeno "aggrappare" a detta disponibilità al fine di conseguire una legittimazione a presentare impugnazione contro il vincolo penale che li riguarda.

Lo ha precisato la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 42469 del 7 ottobre 2016 e con la quale è stato respinto, per difetto di legittimazione ad impugnare, il ricorso del curatore fallimentare di una Srl avverso la decisione con cui era stata confermata la misura del sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, del profitto di alcuni reati tributari contestati all’amministratore della società.

Il curatore aveva chiesto, invano, la revoca della misura cautelare al fine di effettuare la vendita dei beni e la conseguente liquidazione a favore della massa dei creditori. Il Tribunale, infatti, aveva negato che, nel caso di reati fiscali, il fallimento potesse incidere sul sequestro.

Da qui il ricorso in sede di legittimità del curatore che è stato, tuttavia, rigettato dalla Suprema corte.

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