Malformazione nascituro Non consente l'aborto oltre i 90 giorni

Pubblicato il 12 aprile 2017

Malformazioni non incidenti sulla salute della gestante Aborto non consentito

Pur riconoscendosi, alla Legge n. 194/1978 art. 1, il diritto alla procreazione cosciente e responsabile - e quindi all'autodeterminazione - l’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno è ammissibile solo nelle ipotesi normativamente previste, in cui sussista cioè un concreto pericolo per la salute o per la vita della gestante. Sicché la sola esistenza di malformazioni del feto non incidenti sulla vita o sulla salute della donna, non consentono l’accesso all’aborto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civili, respingendo il ricorso dei genitori di un bambino nato senza una mano, volto ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dei medici e della struttura diagnostica, per non aver questi ultimi, in corso di ecografia morfologica (eseguita alla 21 settimana, dunque, trascorsi i 90 giorni), rilevato la malformazione del nascituro.

Niente danni per mancato aborto

In proposito, la Suprema Corte ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici di merito, secondo cui l’interruzione della gravidanza non avrebbe potuto, comunque, essere lecitamente praticata, in quanto non sarebbe stato ravvisabile “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. E ciò avrebbe impedito di ritenere sussistente qualunque danno derivante dal mancato esercizio di tale preteso diritto, in concreto insussistente.

In altri termini – conclude la terza sezione civile con sentenza n. 9251 dell’11 aprile 2017 – i giudici di merito hanno correttamente escluso che la mancanza di una mano integrasse il presupposto normativamente previsto ai fini della configurabilità del “grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”, legittimante l’eccezionale possibilità di farsi luogo, anche oltre il novantesimo giorno di gravidanza, alla relativa interruzione.

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