Bocciatura costituzionale per la norma che consente la non applicazione dei requisiti acustici nelle compravendite private

Pubblicato il 30 maggio 2013 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge, n. 96/2010 (Comunitaria per il 2009), sostitutivo dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 88/2009, con riferimento alla norma di interpretazione autentica ai sensi della quale la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione “nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato”. La disposizione censurata, ossia, è quella che prevede la possibilità di sanare gli immobili non in linea con i parametri di isolamento acustico edificati prima dell'entrata in vigore della legge 88/2009 (Comunitaria per il 2008).

La relativa questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio per asserita violazione degli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione.
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