Bolletta contestata Prova a carico del fornitore

Pubblicato il 23 novembre 2016

In presenza di contratti di somministrazione che siano caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione medesima deve ritenersi assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

Ne consegue che, a fronte di una contestazione dei consumi da parte del somministrato, spetta al somministrante fornire la prova che il sistema di rilevazione o il contatore fosse perfettamente funzionante.

Il fruitore, invece, deve provare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al proprio controllo, che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato al fine di evitare che eventuali intrusioni di terzi potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016, pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore di alcuni servizi idrici nei confronti del somministrato, al fine di ottenere il pagamento della somma relativa a diverse fatture emesse in relazione a consumi di acqua, consumi contestati e ritenuti eccessivi dall’opponente.

Prova funzionamento non raggiungibile

Nella medesima decisione è stato, altresì, evidenziato come, qualora la prova tecnica del funzionamento del contatore non possa essere raggiunta a causa del comportamento del somministrante – che nel caso in esame aveva provveduto alla sostituzione del rilevatore al di fuori del contraddittorio ed impedendo, così, ogni eventuale verifica – non può essere addebitata al somministrato la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli dell’opposto.

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