Bonus auto 2022. Codici tributo modificati

Pubblicato il 24 giugno 2022

Ridenominati i codici tributo “6903” e “6904”, che erano stati istituiti per la fruizione del bonus relativo l’acquisto di veicoli nuovi elettrici o ibridi di categoria M1 e di categoria da L1e a L7e, come stabilito dalla legge di Bilancio 2019.

Della modifica viene data notizia con risoluzione n. 30/E del 23 giugno 2022 e si è resa necessaria in quanto il Dpcm 6 maggio 2022 ha fissato l’applicabilità del bonus anche per altre categorie di veicoli: categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici.

Tramite i codici tributo “6903” e “6904”, resi noti con risoluzione n. 82/E/2019, le imprese costruttrici o importatrici possono recuperare le somme rimborsate ai venditori che hanno precedentemente applicato gli sconti agli acquirenti dei veicoli che danno diritto agli incentivi. Le imprese costruttrici rientrano dell’imposto solo mediante compensazione, utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici disponibili nel sito agenziale.

Dunque, per consentire tale operazione i codici in parola sono stati così ridenominati:

La sequenza numerica va inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento del credito sono esposti nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è riconosciuto il bonus nel formato “AAAA”.

I crediti d’imposta sono utilizzabili nei limiti dell’importo spettante da giorno 10 del mese successivo all’acquisto del veicolo, pena lo scarto dell’F24. A tale fine, il MiSE trasmette i dati dei beneficiari all’Agenzia entro il giorno 5 di ciascun mese in base agli acquisti confermati nel mese precedente.

Il credito d’imposta spettante è consultabile nel proprio “cassetto fiscale”.

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