Bonus Cinema. Compensazione oltre i 700.000 euro

Pubblicato il 23 maggio 2019

Precisazioni arrivano per la fruizione in compensazione del bonus Cinema per le imprese dell’esercizio cinematografico e per il potenziamento dell’offerta cinematografica.

Con due identiche risposte – nn. 152 e 153 del 22 maggio 2019 – l’agenzia delle Entrate fa luce sui limiti di utilizzo del credito d’imposta per i cinema.

Bonus Cinema

La disciplina sui crediti d’imposta in discorso è stata rivista ampiamente con la legge n. 220/2016 che ha previsto un bonus:

Dalle norme in vigore emerge che:

Bonus Cinema. Non applicabile il limite di compensazione di 700.000 euro

Con riferimento al limite generale di 700.000 euro (articolo 34, comma 1, L. 388/2000), che vige come limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, l’agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 9/DF/2008, in base alla quale “il limite generale alle compensazioni previsto dal richiamato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi)”.

Ed hanno natura sovvenzionale anche i bonus Cimena in discorso, visto che per essi è stato istituito un apposito fondo (L. n. 220 del 2016, Fondo per il cinema e l’audiovisivo) diretto a finanziare gli interventi previsti.

Pertanto non si applica, in sede di compensazione, il limite generale annuale di 700.000 euro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy