Bonus del 55%: per la corretta imputazione dell’agevolazione si segue l’anno

Pubblicato il 14 aprile 2011 In risposta all’interrogazione parlamentare (qustion time n. 5-04587), fornita in Commissione finanze della Camera a cura di Sonia Viale, in tema di detrazione del 55% per le spese destinate al risparmio energetico si è affermato quanto segue: la corretta imputazione del bonus del 55%, in presenza di interventi che durano per più di un periodo d'imposta (2010 e 2011) e vista la diversa modalità di rateizzazione (5 o 10 anni), deve essere effettuata tenendo conto dell'importo sostenuto in ogni anno, ripartito sulla base della disciplina vigente (5 o 10 rate). Cioè, per i lavori che sono stati sostenuti a cavallo dell’anno si devono prendere in considerazione gli effetti della proroga alla detrazione - prevista dalla legge di Stabilità (legge 220/2010) anche per il 2011 - con la necessità della ripartizione del bonus in 10 rate, anziché 5, come disposto dalla disciplina previgente.

Pertanto, i pagamenti effettuati nel 2010 andranno obbligatoriamente detratti in cinque rate a partire da Unico/2011 o dal 730/2011, cha appunto si riferiscono all’anno d’imposta precedente. Mentre, la spesa che verrà sostenuta per gli stessi interventi di risparmio energetico nel 2011 si detrarrà in 10 anni a partire dalla prossima stagione delle dichiarazioni.

Nella risposta al question time è, poi, stato ribadito quanto già espresso dall’agenzia delle Entrate con il documento di prassi n. 21/E/2010: in presenza di lavori che proseguono per più periodi d'imposta, l'omesso o irregolare invio della comunicazione, entro il mese di marzo dell'anno successivo, non comporta la decadenza del beneficio ma solo l'applicazione della sanzione amministrativa, per irregolarità formale, in misura fissa da 258 a 2.065 euro.
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