Con la pubblicazione della circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 si sono resi fruibili gli esoneri contributivi del decreto Coesione, in particolare il Bonus Donne di cui all’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.
Il nuovo Bonus donne si propone come alternativa, sicuramente più potente ma temporanea, all’incentivo strutturale “Donne svantaggiate” della Legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, Legge n. 92/2012).
Analizziamone similitudini e differenze.
Entrambe le misure si rivolgono esclusivamente ai datori di lavoro privati, ivi compresi quelli del settore agricolo.
Requisito fondamentale per le due misure è la condizione di “svantaggio” della donna assunta. In particolare, la Legge Fornero riconosce l’agevolazione per donne di qualsiasi età:
In aggiunta, la Legge Fornero riconosce l’agevolazione per uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione ha criteri simili, ma con alcune differenze rilevanti. Le categorie ammesse sono donne di qualsiasi età:
Un’altra differenza rilevante riguarda le tipologie contrattuali agevolabili.
L’incentivo Fornero è più flessibile, poiché si applica sia a contratti a tempo determinato sia a tempo indeterminato nonché alle trasformazioni di contratti a termine già in essere.
Il Bonus Donne, invece, si limita alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato.
Non rientrano in nessuna delle due misure agevolative i contratti di lavoro domestico, intermittente o di apprendistato.
In merito alla durata dell’incentivo e alla misura dello sgravio emergono differenze molto significative.
Con l’incentivo Fornero, il datore di lavoro ottiene una riduzione del 50% sia dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro sia dei premi INAIL, per la durata massima di:
Non sono previsti massimali di agevolazione.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione prevede invece un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratrice, escludendo i premi INAIL. La durata massima è:
Anche qui si riscontrano nette differenze:
L’incentivo Fornero è cumulabile con altri esoneri contributivi, purché il cumulo non sia espressamente vietato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri incentivi contributivi che agiscono sulla contribuzione a carico ditta. La misura è tuttavia compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” (INPS, circolare n. 91 del 2025).
Per accedere a entrambe le agevolazioni è fondamentale rispettare alcune condizioni comuni: regolarità contributiva (DURC), assenza di licenziamenti nella stessa unità produttiva e incremento occupazionale netto, calcolato in base alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Le modalità di richiesta, invece, variano:
L’incentivo Fornero rappresenta una misura strutturale e flessibile, adatta a varie situazioni contrattuali. Tuttavia, consente di fruire di una riduzione contributiva minore (50% di sgravio senza massimali di agevolazione).
Il Bonus Donne del Decreto Coesione, invece, è una misura potente ma temporanea, più rigida nei requisiti e nella cumulabilità, ma con benefici economici maggiori (100% di esonero fino a 650€/mese).
La scelta dell’una o dell’altra dipenderà dal tipo di assunzione, dal profilo della lavoratrice e dalla compatibilità con altre agevolazioni eventualmente fruite dall’impresa.
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