Bonus donne, tra nuove regole ed esoneri strutturali: cosa conviene?

Pubblicato il 24 aprile 2025

Pronto il decreto interministeriale che regola il nuovo Bonus Donne previsto dal decreto Coesione.

Dopo le note e travagliate vicende, sul sito del Dipartimento per il programma di Governo si dà rilievo all’adozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei decreti attuativi relativi al bonus giovani ed al bonus donne previsti rispettivamente dall’art. 22 e 23 decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Il nuovo testo di regolamentazione dell’esonero per l’assunzione di donne splitta – di fatto – l’agevolazione prevista dalla norma in tre possibili declinazioni, che paiono differenti sia in termini di requisiti per l’accesso, che di sgravio fruibile.

Chi rimarrà fuori dal possibile godimento dello sgravio? Quali misure alternative potranno essere adottate?

Il nuovo “Bonus Donne”: dalla norma al decreto

Trascorso quasi un anno dalla pubblicazione della norma istitutiva, è pronto il decreto ministeriale attuativo della misura denominata “Bonus Donne”, seppur, per la concreta applicazione, si resta in attesa delle ulteriori istruzioni di chi dovrà materialmente gestire monitoraggi e procedure (INPS).

Come noto l’art. 23, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, rubricato – per l’appunto – “Bonus Donne”, ha previsto un esonero dedicato ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici a tempo indeterminato – in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 – nella misura del 100% dei contributi previdenziali, con espressa esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Il citato comma 2, prevede che il beneficio sia applicabile, nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di:

Nota Bene
Quanto al concetto di soggetti privi di impiego regolarmente retribuito, appare utile rammentare che, come previsto dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, ci si riferisce a quei lavoratori che, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei/ventiquattro mesi, ovvero coloro che, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Ciò assunto, bisognerà far riferimento sia alla durata del rapporto che alla remunerazione dello stesso, sicché, negli ultimi sei/ventiquattro mesi, la lavoratrice non dovrà aver reso attività di lavoro autonomo o parasubordinato rispettivamente a euro 5.500 o a 8.500 euro per le co.co.co.

 

Quanto sopra sinteticamente riportato, sebbene previsto dalla norma, ha subito alcune rilevanti modifiche in sede di emanazione del c.d. decreto attuativo.

In particolare, l’art. 2 del provvedimento ministeriale ha previsto, in attuazione del citato art. 23, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60:

Attenzione
Sono espressamente esclusi dall’applicazione del beneficio:

La fruizione delle agevolazioni di cui ai punti precedenti è subordinata:

Attenzione
Il decreto ministeriale attuativo inserisce una nuova condizione di fruizione dell’esonero esclusivamente per le assunzioni di donne residenti in area ZES. In particolare, viene previsto che i datori di lavoro non devono, nei sei mesi precedenti l’assunzione, aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Altresì, i medesimi datori di lavoro, per mantenere il diritto all’esonero fruito, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, per i sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

 

Assunzioni escluse dal nuovo decreto

Rispetto a quanto previsto dalla disposizione di legge, e salvo stringenti, quanto letterali, decisioni dell’Istituto previdenziale, il nuovo decreto ministeriale:

Per le predette lavoratrici, sebbene possa apparire consigliabile attendere l’emanazione dell’ultimo provvedimento utile all’effettiva fruizione del “Bonus Donne”, sarà opportuno valutare, specie nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato sia intervenuta ante 31 dicembre 2024, se fruire del nuovo esonero previsto dal Decreto Coesione ovvero se procedere con la richiesta per la concessione della riduzione contributiva prevista dall’art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, potenzialmente cumulabile con lo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi da 406 a 412, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Decontribuzione Sud PMI).

Bonus donne – Infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60

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