Bonus facciate non cumulabile con l’ecobonus

Pubblicato il 13 giugno 2020

Il bonus facciate è ancora oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Con due risoluzioni dell’11 giugno 2020 l’Agenzia mette in chiaro, ricordando quanto già indicato nella pregressa circolare 2/E/2020, a chi spetta e per cosa.

In particolare, nella risposta 179/2020 l’Agenzia ribadisce l’incumulabilità dell’agevolazione con altri benefici, in considerazione della possibile sovrapposizione tra interventi che rientrano nel bonus facciate e quelli:

Pertanto, per le medesime spese si ha diritto ad una sola delle citate agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Sempre nella risposta 179 l’agenzia ricorda gli ambiti soggettivo e oggettivo.

Profilo soggettivo:

Quanto all’ambito oggettivo, l’agenzia riassume che il bonus spetta per le spese sostenute nel 2020 per interventi:

Con la risposta n. 182/2020, l’Agenzia fornisce una precisazione sul requisito oggettivo ai fini del bonus che impone l’ubicazione degli edifici in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, assimilazione che dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tale assimilazione, si legge nella risposta, non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

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