Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 entra in vigore un nuovo assetto normativo per il Bonus mamme, la misura agevolativa prevista a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli minori.
L'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 cambia, in corso d’anno, natura e caratteristiche dell’agevolazione prevista per il 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (commi 219 e 220 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Più dettagliatamente, nel 2025, sono operative due misure:
Queste due misure non si sovrappongono, ma si rivolgono a platee differenti, garantendo una copertura più estesa ma selettiva.
Dal 2026, entra in vigore la disciplina ordinaria introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che prevede un esonero contributivo parziale per le lavoratrici madri con almeno due figli, secondo misure e modalità definite con decreto. Per le lavoratrici che già beneficiavano dell’esonero totale previsto dalla legge di Bilancio 2024, quest’ultimo continua ad applicarsi fino alla naturale scadenza del diritto.
In questo coacervo di norme, regole e tempi non è sempre facile orientarsi. Per aiutare a fare chiarezza, forniamo di seguito due tabelle comparative che sintetizzano le principali caratteristiche delle misure previste
La prima tabella riguarda l’anno 2025, in cui convivono la misura transitoria introdotta dal decreto-legge n. 95/2025 e l’esonero totale previsto dalla legge di Bilancio 2024.
La seconda tabella è riferita al 2026, anno in cui entra a regime l’esonero parziale introdotto dalla legge di Bilancio 2025, ma in cui resta ancora applicabile – per chi già ne ha diritto – l’esonero totale degli anni precedenti.
Le tabelle riportano in modo comparato i requisiti soggettivi, le condizioni di accesso, gli importi riconosciuti e le durate dei benefici, così da offrire un quadro immediato e operativo per l’identificazione del beneficio applicabile al singolo caso.
Bonus economico 2025 |
Esonero contributivo totale 2025 |
|
Destinatarie |
Madri con almeno 2 figli |
Madri con almeno 3 figli |
Tipo di lavoro |
Dipendenti (escluse lavoratrici domestiche) Autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria (INPS, casse professionali, gestione separata) |
Solo dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche intermittente (escluse lavoratrici domestiche) |
Reddito massimo |
€40.000 annui, da lavoro |
Nessun limite di reddito previsto |
Condizione specifica |
Se la madre ha più di 2 figli, il beneficio è escluso per chi ha un contratto a tempo indeterminato Valido solo per rapporto di lavoro/attività in essere |
Valido solo se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e in essere |
Importo |
40 euro al mese da gennaio a novembre (erogazione unica a dicembre) |
Esonero totale dei contributi previdenziali c/o lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro annui (pari a 250 euro mensili) |
Durata |
Fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo (se due figli) |
Fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo |
Imponibilità fiscale/contributiva |
Somme esenti da IRPEF e da contributi |
|
Effetti su ISEE |
Escluso dal reddito ai fini ISEE |
Note
Le due misure agevolative di diversa natura (bonus economico e esonero contributivo totale) non sono alternative, ma cumulabili in quanto rivolte a platee diverse:
La misura transitoria è pensata per le madri escluse dall’esonero contributivo totale previsto dalla legge di Bilancio 2024, in particolare, le autonome e le dipendenti non a tempo indeterminato.
Il bonus del 2024, ancora attivo nel 2025, resta valido e richiedibile per le madri con almeno 3 figli e contratto a tempo indeterminato fino al 2026.
Esonero contributivo parziale |
Esonero contributivo totale |
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Destinatarie |
Madri con almeno 2 figli |
Madri con almeno 3 figli già beneficiarie o nuove |
Tipo di lavoro |
Dipendenti (escluse lavoratrici domestiche); autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (INPS, casse, gestione separata) |
Solo dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche intermittente (escluse lavoratrici domestiche) |
Reddito massimo |
40.000 euro annui di retribuzione/reddito imponibile |
Nessun limite di reddito previsto |
Esclusioni |
Lavoratrici domestiche e lavoratrici autonome in regime forfettario |
Lavoratrici domestiche |
Importo |
Esonero contributivo parziale c/o lavoratrice, da definire con decreto attuativo del Ministero competente |
Esonero totale dei contributi previdenziali c/o lavoratrice fino a 3.000 euro annui (pari a 250 euro mensili) |
Durata |
Fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo (se almeno 2 figli) |
Fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo |
Compatibilità |
Compatibile con taglio del cuneo fiscale e agevolazioni contributive per datori di lavoro |
Compatibile con taglio del cuneo fiscale e agevolazioni contributive per datori di lavoro |
Note
Dal 2026 entra a regime la misura ordinaria prevista dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un esonero contributivo parziale a favore delle madri con almeno due figli. L’entità dell’esonero sarà definita tramite apposito decreto ministeriale attuativo.
Tuttavia, non decade l’esonero totale per le madri con 3 o più figli che hanno già acquisito o che, a seguito di nascita o affido/adozione del terzo figlio (o successivo) nel corso delle annualità 2025-2026, acquisiscono i requisiti per il Bonus mamme previsto dalla legge di Bilancio 2024 (INPS, messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025), il diritto all’agevolazione sulla base della legge di Bilancio 2024. In tal caso, l’esonero totale resta attivo fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, anche nel 2026.
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