Il Bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato anche per il 2026 dalla legge di bilancio 2026 (n. 199/2025). L’agevolazione consente di beneficiare di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La misura continua a rappresentare uno strumento di particolare interesse per i contribuenti che effettuano lavori edilizi, ma richiede il rispetto di precisi requisiti temporali, oggettivi e documentali.
Un quadro sistematico delle condizioni di accesso, delle spese ammesse e degli adempimenti richiesti è fornito dalla Guida al Bonus mobili ed elettrodomestici, aggiornata a gennaio 2026 e resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di:
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è riconosciuta esclusivamente al contribuente che usufruisce della detrazione per i lavori edilizi.
Riferimento normativo: articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63/2013, come prorogato dalla legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Per accedere all’agevolazione è indispensabile che:
Non è invece necessario che le spese per i lavori edilizi siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
Il bonus spetta anche quando:
Rientrano tra gli interventi ammessi, a titolo esemplificativo:
Non danno invece diritto al bonus:
Mobili nuovi
La detrazione spetta per l’acquisto, ad esempio, di:
Sono esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché i complementi di arredo.
Grandi elettrodomestici
I grandi elettrodomestici devono rispettare specifiche classi energetiche minime, come risultanti dall’etichetta energetica:
Rientrano tra i grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura elettrici, apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento.
Sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non rientrano più tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR. Di conseguenza, dalla medesima data, non è più possibile fruire del bonus mobili connesso a tali interventi.
Gli interventi in questione, pur continuando a essere qualificati come lavori di manutenzione straordinaria, non danno più diritto ad alcuna agevolazione fiscale in applicazione della Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), nota anche come direttiva case green. La perdita dell’agevolazione principale comporta, inoltre, l’impossibilità di attivare la detrazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici.
Per le spese sostenute nel 2026, il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze.
Il limite:
La detrazione non utilizzata non si trasferisce né agli eredi né all’acquirente dell’immobile in caso di cessione.
Per beneficiare del bonus è necessario effettuare i pagamenti con:
Il beneficio spetta anche in caso di acquisto tramite finanziamento, a condizione che la società finanziaria effettui il pagamento con le modalità previste.
Il contribuente deve conservare:
Per alcuni elettrodomestici è richiesta la comunicazione all’Enea. L’eventuale omissione o ritardo non comporta la perdita della detrazione.
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