Bonus mobilità sostenibile. Compensabile il credito

Pubblicato il 29 giugno 2021

La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto un bonus a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro e nel rispetto di determinate condizioni.

L’acquirente riceve il contributo dal venditore tramite compensazione con il prezzo del bene; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta.

Con provvedimento prot. 170816 del 28 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate rende noto che il credito è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Rimangono ferme le disposizioni fornite con decreto del 20 marzo 2019, emanato dal MiSE, Mef e Mit.

Si richiama, altresì quanto contenuto nella risoluzione n. 82 del 23 settembre 2019 e, in particolare, l’utilizzo del relativo codice tributo istituito: “6904 - Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”.

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