Bonus per il trasporto di passeggeri in acque lagunari. Fissato il codice tributo

Pubblicato il 19 dicembre 2022

Un credito d’imposta è stato riconosciuto – dal Dl n. 103/2021, convertito - alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari.

L’agevolazione è valida per l’anno 2022 ed è pari, al massimo, al 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

Il Dl n. 103/2021 ha stabilito che il bonus possa essere utilizzato solo in compensazione, in un'unica quota annuale; inoltre, l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi. Per l’attuazione della misura è stato emanato il decreto MiMS/Mef del 7 giugno 2022.

Ora, la risoluzione n. 78 del 16 dicembre 2022 ha indicato il seguente codice tributo, utile per la compensazione, da inserire nel modello F24:

L’invio del modello deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo fruibile può essere visualizzato da ciascun beneficiario tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice “6999” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Sarà cura dell’Agenzia verificare che:

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