Bonus pubblicità, domande online entro fine ottobre

Pubblicato il 26 ottobre 2019

Tutti coloro che vogliono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 possono inviare apposita comunicazione entro il prossimo 31 ottobre.

La finestra temporale per accedere all’agevolazione per l’anno in corso, infatti, si è riaperta il 1° ottobre 2019 e lo resterà fino a fine mese.

E’ stato l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, a prevedere dal 2018 un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

L’istanza di comunicazione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la procedura messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Disponibile, inoltre, anche il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sempre sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Bonus pubblicità, aggiornate le FAQ

Intanto il 23 ottobre, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ relative al bonus pubblicità.

Tra le risposte, elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate, anche quella sulla verifica e calcolo dell'incremento dall’anno 2019.

Secondo il Dipartimento, l’accesso al credito d’imposta è impedito qualora gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente siano risultati pari a zero. Pertanto, la non effettuazione di investimenti pubblicitari ammissibili nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesto il beneficio comporta l’esclusione dall’agevolazione.

Tuttavia, nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente verrà fatta considerando il complesso degli investimenti realizzati su entrami i mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive). Sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà altresì calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy