Bonus ristrutturazioni Dichiarazione a fine lavori

Pubblicato il 09 giugno 2016

Lavori sopra 100milioni

E’ stato rigettato dalla Cassazione il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della Ctr che, accogliendo l’appello di un contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento con la quale, all’esito del controllo per la dichiarazione per dei redditi dell’anno 2002, era stata negata la deduzione d’imposta per spese di ristrutturazione edilizia in considerazione del mancato invio al Centro operativo delle entrate di Pescara della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal professionista abilitato.

Dichiarazione, questa, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto ministeriale n. 41/1998 per le ipotesi in cui la spesa per i lavori superi l’ammontare di lire 100.000.000 (pari attualmente ad euro 51.645,69), e che secondo l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto essere inviata “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui venivano effettuati i lavori”.

Invio al termine dei lavori

Ribaltando queste conclusioni, i giudici di appello avevano sostenuto che la norma di riferimento prevedesse che, per i lavori di ammontare superiore ai 100milioni di lire, la dichiarazione dovesse essere trasmessa al termine dei lavori stessi, e non in itinere ed al momento in cui si fosse superato tale importo.

Nel caso di specie, pertanto, poiché i lavori erano terminati nel 2002, la comunicazione effettuata dal contribuente nell’ottobre 2003 seguiva quanto prescritto dalla norma, sia nella modalità che nel termine.

Questione nuova inammissibile

E detta statuizione è stata confermata in sede di legittimità avendo, la Suprema corte, con sentenza n. 11715 dell’8 giugno 2016, ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dall’amministrazione finanziaria.

Secondo la Corte di cassazione, in particolare, l’agenzia delle Entrate aveva prospettato, con un unico motivo, una questione nuova, non dibattuta nelle fasi di merito.

Ed infatti, nel relativo quesito di diritto la ricorrente aveva chiesto se, per i lavori che avessero superato l’importo più volte citato, l’onere di trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori dovesse essere assolto non oltre l’esercizio dell’azione accertatrice da parte dell’ufficio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Legge di Bilancio 2026, bonus mamme: a chi e quando spetta

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy