BONUS SUD: concedibile una sola volta per lavoratore

Pubblicato il 30 maggio 2017

A seguito dei chiarimenti forniti dall’Anpal sull’applicazione del Bonus Sud, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro aveva già aggiornato il suo approfondimento sulle FAQ relative al suddetto Bonus ed al de minimis, con altre tre FAQ.

Adesso con un ulteriore approfondimento le FAQ arrivano a 20 e vengono forniti chiarimenti in merito a quanto stabilito nella circolare INPS n. 41/17, sulla circostanza che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo BONUS SUD può essere riconosciuto per un solo rapporto.

La circolare specifica che dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Infatti, nella FAQ n. 20 aggiunta nell’approfondimento del 26 maggio 2017 viene spiegato che, anche se nel decreto Assessoriale non c'è traccia di tale disposizione, l'incentivo in questione si deve considerare un aiuto di Stato per il quale vengono utilizzati fondi europei.

Poiché la misura è anche selettiva il bonus si deve considerare una specie di "dote" in capo al lavoratore che, una volta erogata anche in modo parziale, non può essere più riconosciuta, neanche in via residuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy