Branch exemption Disposizioni operative per l'esercizio dell'opzione

Pubblicato il 29 agosto 2017

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. prot. 165138 del 28 agosto 2017, dà attuazione all'istituto della branch exemption di cui all'articolo 14 del Dlgs 147/2015 (cosiddetto “decreto internazionalizzazione”).

Tale decreto ha, infatti, introdotto l'articolo 168-ter del Tuir, che prevede la possibilità per le società che detengono stabili organizzazioni all’estero di optare per un regime di esenzione degli utili e delle perdite prodotti da tali entità (branch exemption).

Con il nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengono definite le modalità attuative dell'opzione, che deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di costituzione della branch, i tempi e i requisiti di validità, le ipotesi di cessazione di efficacia dell’opzione e i criteri rilevanti ai fini dell’eventuale istanza di interpello per la qualificazione della stabile organizzazione.

Opzione per il regime di branch exemption

Il regime di branch exemption prevede la possibilità che in capo ad un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero.

Le nuove regole si applicano dall’esercizio 2017, ma solo per le "vere" e stabili organizzazioni all’estero.

Per applicare il regime di esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni, l'impresa deve esercitare un'opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione degli utili e delle perdite.

Pertanto, se al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del "decreto internazionalizzazione") l’impresa ha più stabili organizzazioni, la stessa può aderire alla branch exemption entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data (quindi Redditi 2018, relativo all'anno d'imposta 2017, per i soggetti “solari”).

L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio e anche per quelle costituite successivamente, senza dover esercitare una nuova opzione. Al contrario, invece, il regime di esenzione non potrà essere attivato successivamente.

L'opzione per la branch exempion cessa di avere efficacia a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti.

Condizione di stabile organizzazione

L'opzione per la branch exemption è efficace solo se sia configurabile, in capo all’impresa italiana, una stabile organizzazione nello Stato estero in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, se in vigore, oppure, in mancanza di una Convenzione, in base ai criteri di configurazione della stabile organizzazione previsti dall’articolo 162 del Tuir.

Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente

Il provvedimento agenziale n. prot. 165138/2017 fornisce le regole per la determinazione dell’imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l’opzione per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini Ires che Irap.

Si specifica, al riguardo, che:

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