Cacciatore spara a meno di 150 m dalle abitazioni: è reato

Pubblicato il 18 settembre 2019

Risponde di illecito amministrativo o di reato il cacciatore che trasgredisce al divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione delle abitazioni?

Secondo la Corte di cassazione, tale condotta integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose di cui all’articolo 703 del Codice penale, dovendosi escludere, in tali ipotesi, la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia e, quindi, la configurabilità di un mero illecito amministrativo.

E’ quanto ribadito dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 38470 del 17 settembre 2019, con sui è stata confermata la condanna di un uomo per il reato di cui agli artt. 81 e 703 cod. pen. nonché per la contravvenzione di cui all’articolo 30, comma 1, lett. i) della Legge n. 157/1992 che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.

Punito anche chi esercita la caccia sparando dalla auto

Rispetto a quest’ultimo addebito, la Terza sezione penale ha sottolineato come integra la fattispecie in oggetto non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale compie l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, “in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie”.

In detto contesto, risponde del reato de quo anche chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non essendo, infatti, necessaria l'esplosione di colpi di arma da fuoco.

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