Calcolo degli onorari. Nell'opposizione conta il valore del decreto ingiuntivo

Pubblicato il 04 giugno 2015

Con sentenza n. 11454 depositata il 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto parzialmente il ricorso di un ingegnere, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato la revoca di un decreto ingiuntivo opposto, inizialmente ottenuto per il pagamento delle sue prestazioni professionali.

La Cassazione ha respinto il motivo con cui il professionista faceva valere il mancato saldo per intero delle sue prestazioni, in base ad una errata interpretazione – a suo dire - della convenzione con il committente, nonchè della quietanza finale.

Invero, ha rilevato la Cassazione – in accordo con la Corte territoriale – come in effetti i lavori commissionati fossero stati eseguiti dal professionista solo parzialmente, poichè aveva difettato, a causa della anticipata revoca dell'incarico, la parte relativa alla direzione dei lavori.

Accolto invece il motivo di ricorso volto a rideterminare l'importo degli onorari per la difesa nel giudizio in appello; onorari calcolati – a detta del ricorrente – in violazione dei massimi della tariffa forense.

Cassando dunque la sentenza impugnata in riferimento a detta censura, la Corte di Cassazione ha apportato un ridimensionamento ai predetti onorari, specificando che, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente, il valore della presente controversia era da determinarsi esclusivamente con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto, mentre la suddetta cifra non avrebbe dovuto sommarsi a quella chiesta dagli opponenti in restituzione, ovvero, quella da questi ultimi corrisposta in esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo   

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