Call center: la Fondazione Studi spiega le novità sul lavoro a progetto

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Con la circolare n. 17 dell’8 ottobre 2012, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro affronta il tema del lavoro a progetto nelle aziende di Call Center, alla luce delle nuove regole dettate dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) che prevede i nuovi requisiti relativi alla non esecutività e ripetitività delle prestazioni. Si premette che le nuove regole avrebbero determinato l’impossibilità del ricorso al lavoro a progetto da parte dei call center, soprattutto quelli in out bound in cui il co.co.pro. ha il compito di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente (non riceve le telefonate da parte della clientela – servizio in bound). La tipologia di contratto in oggetto è quella usata in prevalenza nell’ambito dei call center. A rimediare al conseguente blocco dei contratti che si sarebbe verificato è intervenuto il Dl 83/2012 (convertito, con modifiche, dalla Legge 134/2012), che stabilisce per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘out bound’ che “il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Sulla questione della deroga alla legge Fornero, la Fondazione precisa che non si deroga, però, sulle altre tutele previste per questa tipologia di contratto dal decreto legislativo n. 276/2003 (esempio, assenze per malattia).

Corrispettivo della prestazione, regime transitorio e campo di applicazione sono i punti cardine della circolare.
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