Calunnia anche con accusa implicita

Pubblicato il 15 novembre 2010 La Cassazione penale, con sentenza n. 38644 del 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione dei giudici di gravame di assolvere dal reato di calunnia un soggetto che aveva denunciato il curatore fallimentare di truffa, falso e associazione indebita affermando che quest'ultimo aveva sottostimato, in cambio di denaro e a vantaggio della ditta acquirente, il valore effettivo dei macchinari e della merce della società.

Con l'occasione, la Corte di legittimità ha sottolineato che per integrare il reato di specie, l'accusa nei confronti della vittima può essere anche “implicita, formulata mediante espressioni suggestive e tendenziose, purché dal suo tenore e dal contesto delle circostanze in cui viene formulata emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato”.

Inoltre, perché possa escludersi la rilevanza penale della condotta - continua la Corte – l'accusa deve essere fondata su circostanze tali “da indurre qualsiasi persona a convincersi della colpevolezza dell'accusato” e non, come nel caso in esame, su semplici ipotesi quale la lettura soggettiva della relazione peritale.
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