Cambio di passo sulla maxi sanzione per lavoro nero: nuovi chiarimenti INL

Pubblicato il 28 giugno 2024

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 26 giugno 2024, n. 1156, torna sulla maxi sanzione per lavoro nero, fornendo importanti aggiornamenti.

La nota, non ancora pubblicata sul sito istituzionale dell’Ispettorato, aggiorna il “Vademecum sull’applicazione della maxi-sanzione per lavoro sommerso”, adottato con nota n. 856 del 19 aprile 2022 e successivamente aggiornato con nota n. 1552 del 22 luglio 2022.

Maxi-sanzione per lavoro sommerso: natura dell’illecito

L’aggiornamento si è reso necessario al fine di conformarsi al nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) e dei suoi nuovi importi sanzionatori, tale impostazione comporta che si debba aver riguardo alla normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sommerso e non alla normativa operante alla sua cessazione.

Il nuovo orientamento determina importanti effetti anche con riferimento alla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza-ingiunzione. In particolare, nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo è tenuto a tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale ai fini della successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

Lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri)

L’INL inoltre, con la nota del 26 giugno 2024, n. 1156, chiarisce che con riguardo al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri) nelle ipotesi in cui sia è omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto è applicabile la maxi-sanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione nell’articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy