Campione d’Italia, deduzione forfetaria redditi al 30%

Pubblicato il 18 febbraio 2019

Per il periodo d’imposta 2018, è stata fissata la deduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi dei contribuenti residenti a Campione d'Italia.

Vi ha provveduto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. prot. 2019/37461 del 15 febbraio, secondo il quale: per il periodo d’imposta 2018, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.

Disciplina di favore per i redditi prodotti a Campione d’Italia

Si ricorda che è l'articolo 188-bis del Tuir a prevedere che i redditi delle persone fisiche residenti a Campione d’Italia siano sottoposti ad una disciplina di favore che, tra l’altro, prevede l’applicazione di una riduzione forfetaria del cambio.

Nello specifico, i redditi realizzati in franchi sono computati in euro sulla base del cambio, ridotto forfetariamente del 30%.

La Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha, poi, stabilito che, a partire dal 2014, tale percentuale non sia più fissa, ma vada adeguata di anno in anno, in base all'andamento del cambio medio tra le due valute registrato nel corso dell'anno.

Pertanto, la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30% dall’articolo 188-bis, Tuir, può essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute (franco svizzero ed euro), non potendo, comunque, essere inferiore al 30%.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 febbraio - acquisito il parere conforme della Banca d’Italia in relazione alle medie annuali delle due valute registrate nel 2017 e nel 2018, che è risultata pari a 1,1550, contro l' 1,1117 registrato nel 2017 – ha fissato nella misura del 30% la riduzione forfettaria del cambio da applicare, per il periodo d’imposta 2018, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.

Infine da segnalare che lo stesso articolo 188-bis (comma 2) dispone una riduzione forfetaria pari al 30% anche per i redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti Ires iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nell’exclave italiana. Questa riduzione, però, non è oggetto di alcun aggiustamento in quanto la ricordata disposizione della legge di stabilità 2014 si riferisce solo al comma 1 dell’articolo 188-bis.

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