Cancellato dall'albo il legale del Comune che svolge funzioni dirigenziali

Pubblicato il 27 agosto 2009
Per le Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 18359 del 19 agosto 2009 – l'avvocato del Comune che svolga incarichi dirigenziali non può essere iscritto all'albo speciale degli avvocati addetti ad uffici legali degli enti pubblici. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un avvocato di un Comune toscano che si era opposto alla deliberazione con cui il Cnf locale, rilevata una situazione di incompatibilità poiché il legale svolgeva anche attività amministrative per conto del Comune, aveva disposto la sua cancellazione dall'albo speciale. In particolare, le Sezioni unite hanno ribadito la natura eccezionale della deroga contenuta nell'art. 3 della legge professionale che, proprio perché tale, non è suscettibile di interpretazione analogica.

Eleonora Pergolari
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