Canone di locazione superiore al dichiarato? La successiva registrazione non sana il patto

Pubblicato il 10 ottobre 2017

Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono pronunciate in materia di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione rispondendo ad una questione di massima ritenuta di particolare importanza.

In particolare, era stato chiesto al Massimo collegio di legittimità se, in presenza di contratti di locazione di questo tipo, nell’ipotesi di tardiva registrazione anche del contestuale e separato accordo recante l’importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, fosse configurabile un‘ipotesi di sanatoria di tale nullità.

La nullità del patto è insanabile ma non travolge l’intero rapporto

Dopo un’ampia ed articolata disamina i giudici delle Sezioni unite – sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 - hanno sottolineato che, mentre in caso di omessa registrazione del contratto contenente la previsione di un canone non simulato ci si trova di fronte ad una nullità testuale, sanabile con effetti ex tunc a seguito del tardivo adempimento all’obbligo di registrazione, nella diversa ipotesi della simulazione relativa del canone di locazione, e di registrazione del contratto contenente la previsione di un canone inferiore per finalità elusive, si è in presenza, quanto al cosiddetto accordo integrativo, di una nullità virtuale insanabile.

Detta ultima nullità, tuttavia, non è idonea a travolgere l’intero rapporto, compreso ossia il contratto reso ostensibile dalle parti a seguito della sua registrazione.

I principi di diritto enunciati

In conclusione, le Sezioni Unite civili hanno enunciato i seguenti principi:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine: cosa è necessario sapere

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy