In attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese, attrazione degli investimenti, politiche sociali e crisi ucraina - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - e, in particolare, dell’art. 26, come successivamente modificato dal comma 532 della legge 30 dicembre 2023, n. 207, si adottano disposizioni finalizzate a contrastare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nei contratti pubblici di lavori.
In tale contesto, il comma 6-quater del medesimo art. 26 stabilisce che per tali finalità sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 che costituisce il limite massimo di spesa.
Inoltre, il comma 6-bis dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisca, con apposito decreto, le modalità di accesso al Fondo e i criteri per l’assegnazione delle risorse.
Pertanto con decreto dell’8 maggio 2025 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 - arrivano le istruzioni del ministero delle Infrastrutture per permettere a imprese e stazioni appaltanti di accedere ai contributi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, destinati a coprire gli aumenti eccezionali dei costi di materiali e carburanti nei cantieri.
Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, che, già in fase di elaborazione della scorsa legge di Bilancio, avevano sollecitato con forza la proroga della disciplina speciale relativa all’aggiornamento dei prezzi, prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”), anche per l’anno 2025.
Tale proroga era ritenuta essenziale per consentire la compensazione degli extracosti sostenuti per i lavori eseguiti o contabilizzati nel corso del 2025. Un’esigenza avvertita con urgenza, soprattutto per evitare il rischio di blocco di numerosi cantieri di rilevanza strategica. Alla fine, la proroga è stata effettivamente approvata.
Le norme riguardanti l'utilizzo del Fondo si applicano alle seguenti situazioni:
L'articolo 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "Decreto Aiuti") introduce misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici negli appalti pubblici di lavori. Queste disposizioni si applicano in presenza di specifici presupposti.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha prorogato l'applicazione delle misure previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 anche per l'anno 2025, estendendo la possibilità di compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso di tale anno.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'8 maggio 2025 stabiisce che per accedere al Fondo è necessario presentare un’istanza in via telematica alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero.
La richiesta deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma digitale dedicata, disponibile all’indirizzo: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, seguendo le modalità specificate all’interno della stessa piattaforma.
Contenuto dell’istanza
L’istanza deve includere le seguenti informazioni:
Termini per invio dell’istanza
I soggetti ammessi possono inoltrare la richiesta di accesso al Fondo esclusivamente nei seguenti periodi.
Il Ministero valuta le domande trasmesse e provvede all’adozione di decisioni collettive, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, tramite appositi decreti direttoriali. Tali decreti vengono emanati esclusivamente in presenza di fondi disponibili, secondo le seguenti scadenze:
In ciascun decreto direttoriale sono inoltre elencate le domande respinte, con specificazione delle relative motivazioni.
Entro novanta giorni dall’emissione dei decreti con cui vengono riconosciuti gli importi, il Ministero procede - compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie - all’attribuzione e al versamento degli stessi alle stazioni appaltanti, seguendo l’ordine temporale di ricezione delle domande, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".