Cartella con interessi in chiaro

Pubblicato il 09 dicembre 2016

La cartella di pagamento deve contenere l’indicazione chiara del tasso di interesse e del metodo di calcolo applicati.

Il contribuente, ossia, deve essere messo in condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’Agenzia delle entrate sulla base della somma dovuta a titolo di imposta.

E’ quanto sottolineato dalla Sezione tributaria di Cassazione nel testo della sentenza n. 24933 del 6 dicembre 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dall’amministrazione finanziaria contro l’annullamento disposto dai giudici di merito rispetto ad una cartella esattoriale notificata ad alcuni contribuenti.

Con la cartella in oggetto era stato richiesto il pagamento, oltre che dei compensi per la riscossione, di 44mila euro per interessi pretesi dal Fisco in relazione alla somma dovuta per l’imposta di successione che era stata pagata in ritardo a causa della sospensione della cartella originaria disposta dall’Agenzia stessa.

Nella specie, tuttavia, l’atto impugnato conteneva esclusivamente il riferimento al periodo di debenza degli interessi e al provvedimento di revoca di sospensione della cartella medesima nel giudizio concernente l’imposta a cui si riferiva.

Vizio di motivazione

Elementi ritenuti non sufficienti per la Suprema corte, in quanto in assenza dell’indicazione del tasso e del metodo di calcolo era di fatto impedito, ai contribuenti, il controllo sulla correttezza del calcolo operato.

In mancanza di qualsiasi riferimento al tasso di interesse, quindi, la cartella era da considerarsi priva di motivazione.

Seppure – sottolinea la Corte – si può affermare che i contribuenti “fossero a conoscenza della somma dovuta a titolo di imposta di successione, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall’ufficio con la cartella poi sospesa, e del periodo relativamente al quale gli interessi erano stati calcolati, non avevano contezza alcuna del tasso e del metodo di calcolo, sicché avrebbero dovuto attingere aliunde a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall’ufficio”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Credito doganale triestino: fissato il tasso di interesse per il secondo semestre 2025

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy