Cartella nulla per vizio dell'avviso, senza ricorso introduttivo si consolida

Pubblicato il 19 settembre 2015

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, chiarisce che la nullità degli atti tributari, non potendo essere rilevata dal giudice, abbisogna di una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente.

Si spiega che la sanzione di nullità - ex articolo 42 del Dpr 600/73 – per vizi di sottoscrizione, di motivazione o di mancata allegazione di documenti citati, non è direttamente rilevabile d’ufficio dal giudice. I vizi dell'avviso vanno eccepiti a pena di decadenza in primo grado. La parte ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame. E' indispensabile che il motivo del riesame contenga tutte le precisazioni, i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione.

Dunque, gli avvisi di accertamento affetti da nullità se non impugnati tempestivamente, in primo grado, si consolidano legittimando la pretesa del Fisco.

Nel caso di specie, tali avvisi, prodromici alla pretesa, avevano firme di sottoscrizione illeggibili ed erano privi di sigillo, timbro e indicazione della qualifica del funzionario competente. Se il ricorrente avesse presentato ricorso introduttivo tempestivamente le cartelle di pagamento, poiché riferite ad atti affetti da vizi di nullità, erano da annullare.

La sentenza potrebbe avere riflessi sulla questione della validità degli atti sottoscritti dai funzionari fiscali decaduti per la sentenza 37/2015 della Consulta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy