Casa cointestata. Vincolante la ricognizione attributiva della quota di comproprietà

Pubblicato il 24 settembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15640 del 18 settembre 2012, ha ritenuto legittima, confermando le decisioni emesse dai giudici di merito, la pretesa avanzata da una donna al fine di vedersi riconoscere l'attribuzione della quota effettiva di proprietà della casa acquistata con l’ex coniuge e che formalmente risultava cointestata al 50 % tra le parti.

Nella specie, il prezzo dell’acquisto era stato corrisposto quasi totalmente dalla moglie tanto che con scrittura privata i due avevano stabilito una “ricognizione attributiva delle quote di comproprietà sul bene” precisando che queste erano ripartite per la quota di 1/7 in favore del marito e 6/7 alla moglie.

E secondo la Suprema corte, era da riconoscere l’efficacia vincolante della scrittura privata in oggetto, in quanto valida come titolo di acquisto della maggiore quota di comproprietà in capo alla donna. L'atto in contestazione – si legge nel testo della decisione – “assolveva sia alle esigenze di forma sia della causa del negozio, vale a dire del trasferimento pro-quota della proprietà, ravvisata nel rispetto delle quote contributive per l'acquisto e ristrutturazione dello stesso appartamento”.

In tale contesto, è stato altresì confermato il diritto della donna ad ottenere un rimborso quale coniuge “maggiore azionista” di quanto versato in proporzione alla propria quota di proprietà.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS, nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026

12/02/2026

Assegno di maternità dei Comuni: sale l'importo per l’anno 2026

12/02/2026

Fondo di Tesoreria, pubblicate le istruzioni INPS

12/02/2026

Revisione disciplina Irpef: riduzione delle aliquote

12/02/2026

Revisione aliquote Irpef: novità dal 2026

12/02/2026

Presentazione modello OT23 entro il 2 marzo: cosa devono fare le aziende

12/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy