Casa familiare assegnata se precedentemente abitata dalla famiglia

Pubblicato il 05 novembre 2015

L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Detta assegnazione, pertanto, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

La precisazione è giunta dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22581 depositata il 4 novembre 2015 e con la quale è stato ritenuto “coerente” alla giurisprudenza di legittimità il rigetto di una domanda di assegnazione della casa di proprietà esclusiva del marito, avanzata dalla ex coniuge, collocataria dei figli minori, quando, nella specie, il detto immobile non era mai stato adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy