Cassa Forense. Contributi non più rettificabili oltre i dieci anni

Pubblicato il 16 aprile 2015 La Cassa Forense può rettificare i contributi versati dagli iscritti, solo nel termine di prescrizione decennale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 7621 depositata il 15 aprile 2015, accogliendo il ricorso di un avvocato pensionato, il quale si era visto escludere dal calcolo della pensione alcune annualità – risalenti nel tempo – per le quali aveva versato solo parzialmente i contributi.

Contrariamente ai primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha in proposito affermato come la Cassa Forense non abbia un potere illimitato nel tempo di intervenire a modificare i contributi versati dai professionisti, sicchè, se non esercita detta facoltà entro il termine di prescrizione di dieci anni, le annualità coperte da contribuzione parziale vanno a formare l’anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione.

La Suprema Corte è giunta a tale interpretazione sulla base, da una parte, della Legge 576/1990 (secondo cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dagli iscritti sui redditi percepiti non può andare oltre i dieci anni), dall’altra, sulla base di precedenti giurisprudenziali secondo cui, se il potere di rettifica della Cassa fosse stato illimitato nel tempo, ciò sarebbe stato espressamente  previsto in apposita disposizione dell’ordinamento della Cassa medesima.
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