Cassa Forense sui contributi 2018: integrativo non ricompreso nelle quattro rate

Pubblicato il 05 febbraio 2018

Informativa sulle modalità di riscossione

La Cassa di previdenza degli avvocati ha reso note le nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2018.

Contributo minimo integrativo: in attesa del sì ministeriale alla temporanea abrogazione 

Viene, in particolare, segnalato che nelle tradizionali quattro rate (febbraio, aprile, giugno e settembre) nelle quali dovranno essere corrisposti i contributi minimi 2018, non è ricompreso il contributo minimo integrativo, in attesa dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera concernente la temporanea abrogazione di quest’ultimo, per gli anni dal 2018 al 2022.

Si rammenta, in proposito, che il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato, il 29 settembre 2017, la non debenza, per gli anni sopra riferiti, del contributo integrativo minimo di cui all’articolo 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’articolo 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012, prevedendo che, per questi anni, resti comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini Iva e ripetibile nei confronti del cliente.

In caso di mancata approvazione Ministeriale della citata delibera - viene precisato nella nota della Cassa - il contributo minimo integrativo, per l’anno 2018, se dovuto, sarà richiesto mediante MAV con scadenza unica 31 ottobre 2018. Nel caso, invece, di approvazione Ministeriale, l’ente di previdenza provvederà ad annullare l’emissione del relativo MAV, dandone ampia comunicazione agli iscritti.

Contributo minimo soggettivo

La contribuzione minima soggettiva obbligatoria, invece, sarà riscossa nelle consuete quattro rate dei contributi minimi del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre 2018 (1 ottobre), nelle somme determinate ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, tenendo conto delle riduzioni per i casi previsti dall’art. 7 comma 2 e art. 8 del medesimo Regolamento, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.

Il contributo minimo soggettivo intero è pari a € 2.815,00, in caso di riduzione del 50% è di € 1.407,50 mentre in caso di riduzione dell’ulteriore 50% è di € 703,75.

Contributo di maternità

La contribuzione di maternità verrà determinata successivamente, dopo approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e – viene sottolineato – sarà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà resa disponibile e generabile prima della scadenza del 30 settembre.

Domande di esonero

Nell’informativa viene anche comunicato che dal 5 febbraio 2018, sarà resa disponibile, sul sito istituzionale della Cassa, la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018, ex art. 10 del Regolamento.

Viene spiegato che le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 potranno essere presentate, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018), esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito dell'Ente di previdenza.

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