Cassa integrazione Bonus prima casa

Pubblicato il 14 gennaio 2017

L’acquirente decade dall’agevolazione fiscale prima casa, qualora venda l’immobile prima che sia trascorso il quinquennio dall'acquisto, adducendo che a causa del suo collocamento in cassa integrazione, non riesce più a far fronte al pagamento del mutuo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un contribuente, avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva confermato l’avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle agevolazioni fiscali acquisto prima casa.

Niente forza maggiore

Secondo gli ermellini, in particolare, la Commissione regionale ha correttamente argomentato circa la non sussistenza, nel caso de quo, di un’ipotesi di forza maggiore.

Invero, gli argomenti addotti dal ricorrente – ritiene la sesta sezione civile con ordinanza n. 678 del 12 gennaio 2017 - non rivestono i presupposti di fatto integranti l’esimente in questione, giacché la rivendicata Cassa integrazione era solo temporanea, né era stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo.

 

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Fondoprofessioni, finanziati piani formativi pluriaziendali

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Sicurezza sul lavoro: in arrivo nuovi fondi e nuove misure

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy